Cosa si intende per contratto di franchising ?
Per Contratto di Franchising si intende un accordo con la quale un Franchisor (Impresa Affiliante) concede ad un Franchisee (Impresa affiliata), dietro un corrispettivo finanziario che può essere diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising con la possibilità di poter commercializzare beni e/o servizi.
Quali sono i vantaggi del Contratto di franchising ?
Il contratto in franchising presenta un duplice vantaggio, da una parte si avvantaggia il Franchisor che riesce grazie alle reciproche prestazioni di servizi dell’affiliato di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, dall’altra si avvantaggia il Franchisee che si avvale della posizione di affidabilità, Conoscenza e di prestigio acquisita dal franchisor, permettendogli di inserirsi nel mercato sfruttando il Nome e la consocenza da parte dei consumatori finali del nome dell’impresa Affiliante.
Quali aspetti è bene tenere in considerazione nell’analisi del Contratto in franchising ?
Nella stipula di contratti di franchising, in particolar modo in materia dei servizi, è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi che possono rivelarsi fondamentali per la buona riuscita dell’ “affare”.
- Definizione dell’ambito e estensione della clausola di esclusiva. Questa clausola di esclusiva nei Contratti di franchising è solitamente reciproca, in quanto vincola sia il franchisee a non vendere beni prestare servizi in concorrenza con quelli dell’affiliato o del franchisor, obbligando il Franchise nel Contratto di franchising a non venderli e prestare servizi al di fuori del territorio assegnato ad esso dal Franchisor. A sua volta il franchisor è vincolato a non vendere beni e prestare servizi nella zona di competenza territoriale assegnata al franchisee sia personalmente, sia attraverso l’assegnazione della stessa zona territoriale ad altri Franchisees .
Questo elemento è una caratteristica fondamentale da verificare con particolare attenzione nel contratto di franchising questo perché la clausola dell’esclusiva “non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve essere prevista dalle parti come indica una famosa sentenza del 09/02/1990 del Tribunale di Lecce.
- Durata del contratto in franchising. E’ bene precisare che non è prevista una durata massima del contratto di franchising, infatti può essere stipulato un contratto in franchising sia tempo indeterminato ( in questo caso le parti indicheranno nel contratto la modalità e il potere di recesso da parte sia del Franchisor che del franchisee) sia tempo determinato ( in questo caso le parti dovranno disciplinare la facoltà di rinnovo del contratto di franchising. In ogni caso ed è bene precisare questo punto , la durata del contratto in franchising deve in ogni caso essere tale da consentire al franchisee l’ammortamento degli investimenti effettuati.
- Definizione dell’oggetto del contratto di franchising. Questo elemento non va sottovalutato perché ogni volta che si stipula un contratto di franchising, occorre che venga definito e descritto con particolare minuzia e attenzione tutto il know how, cioè l’insieme di formule, conoscenze, segni distintivi che permettono di individuare i prodotti e servizi del franchisor.
E’ necessario infine definire sempre nell’ambito dell’oggetto del contratto di franchising nei dettagli anche la tipologia di consulenza commerciale, promozionale e di marketing che il franchisor si impegna a trasmettere ai propri affiliati.
- Definire con attenzione gli obblighi per il franchisee al rispetto delle direttive indicate dal franchisor, anche eventualmente modificate in corso d’opera.
- Definire con attenzione l’ambito dell’obbligo di riservatezza sul know how trasferito.
- Definire il rispetto di determinati standard di qualità e le modalità di verifica dei suddetti standard.
- Definire eventuali penali per il non rispetto degli obblighi contrattual nel contratto in franchising.
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